Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
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, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive
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), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa
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dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del
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flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.
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, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
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dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g
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, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
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l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio
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50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della
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presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
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) e g); c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l); d) con la
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della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione; g) della disponibilità di
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protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al
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responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di
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ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni
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di salvataggio; f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e); g) cartello: un
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XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni
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) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi dilavoro; g) la cooperazione tra
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articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da
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procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
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fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g
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del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un
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dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino
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all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori e loro durata
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disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni
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dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
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dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il
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biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento ppropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
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articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da
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dell'intensità dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
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informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell'esercente
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manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
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disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in
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dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
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alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
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segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere
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attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell'intensità
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verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
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dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; h) promuove l'elaborazione
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locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; g) l'amianto o i materiali che
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densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); g) esposizione radiante
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, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la
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; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono
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) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
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del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
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sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari